
Le tensostrutture rientrano tra le attività di edilizia libera, ma in alcuni casi per la loro installazione è richiesto il permesso di costruire. Con la sentenza 38473/2019, la Cassazione ha spiegato quando ricorrono queste differenze.
La Cassazione ha esaminato il ricorso contro la condanna, emessa da un Tribunale ordinario, per la realizzazione, senza permesso di costruire, di una tensostruttura con tubolari in metallo e copertura con tendone plastificato retrattile. La tensostruttura aveva dimensioni rilevanti: una superficie di 279 metri quadri (30 metri per 9,30) e un’ altezza variabile tra 2,40 e 3,85 metri. Era inoltre addossata e imbullonata alla parete esterna di un fabbricato nella parte superiore ed appoggiata a piantane metalliche nella parte inferiore. Queste ultime stavano per essere fissate stabilmente su una platea di cemento.
Il Tribunale aveva escluso che l’opera fosse riconducibile alle attività elencate nel Glossario delle opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018), in base al quale la costruzione delle opere contingenti temporanee richiede solo una comunicazione di inizio lavori (CIL), ma non un titolo abilitativo.
I giudici non avevano ritenuto giustificabile neanche il basso livello di istruzione del responsabile dell’intervento, inconsapevole della necessità del titolo abilitativo.
La Cassazione ha confermato quanto deciso dal Tribunale di primo grado, spiegando quando le tensostrutture rientrano nel novero dell’edilizia libera. I giudici hanno sottolineato che, in base al Glossario unico, le tensostrutture sono opere realizzabili in regime di edilizia libera se dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere rimosse entro un termine massimo di 90 giorni.
Ciò che conta è solo il tempo di permanenza della tensostruttura, mentre sono irrilevanti i materiali utilizzati. La Cassazione ha infatti affermato che in materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione dall’assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee cui l’opera assolve.
Nel caso esaminato, l’opera aveva un carattere di stabilità, desumibile dalle sue caratteristiche tipologiche e funzionali. La tensostruttura era infatti destinata allo svolgimento dell’attività di ristorazione esercitata nei contigui locali in muratura.
Per questi motivi, la Cassazione ha confermato che per la realizzazione della tensostruttura sarebbe stato necessario richiedere preventivamente il permesso di costruire. Il ricorso del responsabile dell’intervento è stato quindi respinto.
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